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CGD NAZIONALE website :

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IL CGD NAPOLI - La nostra storia

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Il Coordinamento Genitori Democratici CGD Napoli , svolge la sua attività sul territorio della Provincia di Napoli e della città di Napoli in prevalenza nella V^ Municipalità di Vomero e Arenella e VIII^ Municipalità di Chiaiano, Marianella, Piscinola e Scampia.

 

Nasce nel 1976 come Comitato Genitori.

 

Nel 1997 si costituisce come Associazione “Coordinamento Genitori Democratici Giancarlo Siani” ed aderisce al Coordinamento Genitori Democratici Nazionale fondata nel 1976 da Gianni Rodari e Marisa Musu con propria sede in Roma Via Cardano N° 133,avente come presidente la Prof.ssa Angela Nava.

Nel 2006 diventa Coordinamento Genitori Democratici Napoli ONLUS.

Al fine di migliorare l'accesso alle informazioni contenute in questa pagina, si comunicano le differenti sezioni in essa contenute  :

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L’A.P.S. Coordinamento Genitori Democratici Napoli offre a titolo gratuito consulenza e supporto psicologico ai Dirigenti e Docenti Scolastici, Genitori e Studenti, collabora e costituisce rete territoriale con le istituzioni municipali,cittadine,provinciale e regionale nonché con il terzo settore. Condivide con altri partner tutte quelle azioni rivolte alla sostenibilità ambientale e senso di appartenenza territoriale per avere cittadini responsabili e partecipativi.

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COORDINAMENTO REGIONALE
 

CGD Campania
Responsabile: Salvatore Napoli
e-mail: cgdcampania@genitoridemocratici.it

 

CGD Napoli (NA)
Responsabile: Salvatore Napoli
e-mail: cgdnapoli@genitoridemocratici.it

 

CGD Salerno (SA)
Responsabile: Gilda Ricci
e-mail: cgdsalerno@genitoridemocratici.it

https://it-it.facebook.com/coordinamento.democratici

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CGD Castellammare di Stabia (NA)
Responsabile: Nora Di Nocera
e-mail: cgdcastellamare@genitoridemocratici.it

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CGD Portici (NA)
Responsabile: Giuseppe Amelino
e-mail: cgdportici@genitoridemocratici.it

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CGD Pollena (NA)
Responsabile: Maria Rosaria di Tuoro
e-mail: cgdpollenatrocchia@genitoridemocratici.it

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CGD Sarno (SA)
Responsabile: Elisa Robustelli
e-mail: cgdsarno@genitoridemocratici.it

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CGD Maddaloni (CE)
Responsabile: Agostino Del Monaco
e-mail: cgdmaddaloni@genitoridemocratici.it

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CGD Mondragone (CE)
Responsabile: Margherita Juliano
e-mail: cgdmondragone@genitoridemocratici.it

CGD LOCALI DELLA REGIONE CAMPANIA

Il Coordinamento Genitori Democratici Napoli ONLUS è presente:
 

â–ª Nella Segreteria Nazionale del CGD, con il suo coordinatore Salvatore Napoli

â–ª Nella Conferenza Regionale per il Diritto allo Studio (art. 10 L.R.4/2005.) della Regione Campania, partecipa alla Commissioni Sostegno alla Diversa Abilità e Disagio e alla Commissione all'Educazione permanente,pace e legalità.

â–ª Al Forum Regionale FoRAGS presso Ufficio Scolastico Regionale (Campania)

â–ª Al Forum Provinciale FoPAGS presso l'Ufficio Scolastico Provinciale (Napoli)

â–ª CdC 28° IC "Giovanni XXIII-Aliotta" Napoli Chiaiano​

Il Coordinamento Genitori Democratici Napoli ONLUS collabora con:
 

  • Comune di Napoli attraverso la sottoscrizione del Patto Educativo Territoriale del novembre 2021;

  • VIII Municipalità del Comune di Napoli attraverso la sottoscrizione del Patto di Programmazione degli interventi manutentivi del novembre 2021;

  • Le Scuole di ogni ordine e grado del Comune di Napoli;

  • Save the Children Italia;

  • Fondazione Con i Bambini;

  • Rete Crescere al Sud;

  • Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; 

  • Servizi Sociali Territoriali; 

  • Regione Campania;

  • Fondazione Pol.is.

statuto del CGD Nazionale


         STATUTO ASSOCIAZIONE “Coordinamento Genitori Democratici” – CGD  
COSTITUZIONE  -  SCOPO  -  DURATA
 
 

Art. 1  


E’ costituita, ai sensi dell’art. 12 e sg. cod. civ., l’Associazione “Coordinamento Genitori Democratici”, in forma abbreviata “CGD” di seguito detta “Associazione”, la quale si richiama e si uniforma alle disposizioni della Legge n. 383/2000. L’Associazione ha sede in Roma. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere variata la sede legale, senza necessità di modifica statutaria purchè all’interno del medesimo Comune, e possono essere istituite sedi secondarie all’estero. L’Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto ed ispira il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all’elettività e alla gratuità delle cariche associative. Il presente Statuto vincola alla  sua osservanza tutti gli aderenti alla Associazione.  


Art. 2  


L’Associazione, ispirandosi ai valori di laicità, democrazia, libertà e uguaglianza della Costituzione Repubblicana, ha per scopo la realizzazione di attività volte all’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di utilità sociale, anche mediante il collegamento e coordinamento dei propri associati, volti in particolare a promuovere nella famiglia, nella scuola e nella società il pieno diritto delle bambine e dei bambini, delle adolescenti e degli adolescenti ad essere considerati persona, a crescere in piena autonomia, salute e dignità.  L’Associazione si impegna, inoltre, a favorire l’affermazione di una nuova cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, ed individua nella scuola, nella quale opera come Associazione nazionale di genitori di allievi, l’ambito prioritario della sua attività. L’Associazione si impegna a valorizzare e promuovere il ruolo educativo dei genitori, attraverso una cultura della genitorialità sociale. A tal fine, promuove la cultura della pace e della non violenza ed opera per fini di solidarietà e di promozione culturale, sociale ed umana, nella consapevolezza che i problemi dell’infanzia e dell’adolescenza possono essere risolti solo nella prospettiva di un diverso rapporto tra il nord e il sud del mondo, di un comune impegno per la difesa della natura e dell’ambiente, del rispetto e della valorizzazione delle diversità di genere, etniche, culturali e religiose, del pieno riconoscimento dei diritti dei deboli e degli svantaggiati. L’Associazione, inoltre, non fa parte di strutture partitiche né religiose, si propone di contribuire alla piena realizzazione di una scuola pubblica, democratica, laica, moderna e qualificata, intesa come luogo privilegiato di crescita umana e di formazione civile e culturale, in rapporto dinamico con il territorio e con le sue istituzioni. A tale scopo sollecita l’impegno dei genitori e la collaborazione tra tutte le componenti scolastiche: genitori, studenti, non docenti, insegnanti e dirigenti scolastici. In osservanza alla finalità educativa che ne ispira l’azione, l’Associazione si propone particolarmente di: • realizzare attività e iniziative per approfondire e allargare la conoscenza del fenomeno della violenza all’infanzia e all’adolescenza in tutti i suoi aspetti, e su esso intervenire, ricercando la collaborazione di altri enti, associazioni, istituzioni, esperti; • promuovere e valorizzare il diritto alla salute delle bambine e dei bambini, delle adolescenti e degli adolescenti, intesa come stato di benessere psicofisico e sociale, realizzando iniziative di ricerca e di studio e attività di educazione alla salute. A tal fine, il CGD si impegna a favorire lasensibilizzazione e l’informazione nella famiglia, nella scuola, nelle strutture sociosanitarie, tra gli operatori e le associazioni, rivolgendo particolare attenzione alla dimensione della sessualità, intesa come conoscenza di sé e del proprio corpo, rispetto della differenza e accettazione dell’altro; • rivolgere particolare attenzione alla condizione psicologica, educativa, sanitaria e scolastica dei bambini immigrati o appartenenti ad altre minoranze, promovendo iniziative che favoriscano la nascita di una società multiculturale che integri senza omologare o assimilare; • impegnarsi per promuovere iniziative ed interventi su realtà territoriali svantaggiate, dove vivono bambini/e e ragazzi/e a rischio di emarginazione sociale, a causa dell’incremento di una povertà educativa che li priva della possibilità di apprendere, sperimentare, sviluppare capacità, talenti ed aspirazioni; • prendere iniziative nel campo dell’educazione allo sviluppo, nonché nel campo della cooperazione internazionale, con particolare attenzione ai problemi dell’infanzia, della famiglia e della scuola nei Paesi in via di sviluppo; • promuovere ricerche, studi, iniziative, attività scientifiche e culturali, sul piano nazionale e internazionale, anche attraverso le forme più appropriate di collaborazione e mutuo scambio di esperienze con istituzioni pubbliche e private; • realizzare iniziative e attività di documentazione, curando la dotazione di attrezzature idonee (archivi, biblioteche, materiali audiovisivi ed informatici, nonché attività cinematografiche ecc.); • promuovere la pubblicazione di materiali di ricerca, documentazione e informazione; • organizzare iniziative di formazione e aggiornamento per genitori, insegnanti, operatori sociosanitari, ecc.; • favorire momenti di incontro tra i giovani, tra giovani e adulti, tra genitori, insegnanti, studenti ed esperti, per approfondire i problemi, elaborare soluzioni, sollecitare l’impegno e gli interventi della società in tutte le sue istanze (di studio, di informazione e di ricerca, di azione sociale e amministrativa); • operare per sempre più efficaci interventi in collaborazione con strutture pubbliche, anche attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione dei genitori e degli operatori scolastici, per affermare il riconoscimento del diritto alle pari opportunità per i diversamente abili e persone con bisogni speciali del diritto al sostegno per le loro famiglie; • svolgere azione di sensibilizzazione nei confronti delle famiglie, delle scuole e delle istituzioni per iniziative di prevenzione del disagio giovanile, dell’emarginazione e delle dipendenze, iniziative coerentemente inserite nel complessivo processo formativo e rafforzate da efficaci interventi di prevenzione, di recupero e di cura da parte delle competenti strutture pubbliche e private; • favorire la più alta sensibilizzazione verso tutti gli aspetti connessi alla difesa dell’ecosistema del pianeta; • impegnarsi in attività di ricerca e di elaborazione, relative ai problemi della comunicazione e dell’informazione (mass-media, internet, messaggi di utilità sociale, ecc.), delle nuove tecnologie e, in particolare, dei loro rapporti con l’educazione e con la scuola; • realizzare attività di servizio e di supporto nei settori dell’educazione, della prevenzione e del tempo libero; • promuovere incontri annuali degli associati e delle loro famiglie; • istituire specifici organismi tecnico-scientifici al fine di conseguire i suddetti obbiettivi • realizzare ogni altra attività ed iniziativa coerente con gli scopi statutari. L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare potrà raccogliere sostenitori e simpatizzanti che, condividendo le finalità dell’Associazione, pur non essendo soci, saranno aggiornati sulle attività associative e potranno essere invitati a ogni iniziativa promossa e realizzata dalla stessa.  L’Associazione potrà inoltre collaborare con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, e con altri enti e organismi privati aventi scopi analoghi o connessi con i propri.    
 

Art. 3  


L’Associazione ha durata illimitata.  
 

SOCI  


Art. 4  


All’Associazione nazionale aderiscono le associazioni locali (CGD) e altre realtà associative che si riconoscono nel presente Statuto. Singole persone, a prescindere dalla loro nazionalità, genitori e non, possono aderire al CGD attraverso un CGD locale. Laddove un’Associazione locale non sia costituita, i singoli aderiscono all’Associazione locale più vicina al proprio luogo di residenza. Le Associazioni locali aderenti all’Associazione nazionale conservano la propria completa autonomia giuridica, finanziaria, amministrativa e contabile, anche nei rapporti con terzi, fermo restando il rispetto delle disposizioni statutarie nazionali e delle decisioni prese dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo nazionale. All’Associazione possono aderire tutte le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi in possesso dei requisiti richiesti dalla L. 383/2000 e che condividano in modo espresso gli scopi dell’Associazione formulati con il presente Statuto. È tassativamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Ciascun associato ha diritto di voto, in assemblea e negli organismi in cui è eletto o delegato, per l’approvazione del bilancio e per le competenze attribuite ai singoli organi come previsto dai successivi articoli. Sono soci dell’Associazione: coloro che hanno partecipato alla costituzione della stessa; i CGD locali; altre realtà associative, che condividendo lo statuto del CGD nazionale, assumono la qualità di socio tramite il proprio presidente o delegato, previo deposito dello statuto e della delibera con la quale l’organo competente ha manifestato la volontà di adesione.  
 

ASSOCIAZIONI LOCALI  
 

Art. 5  


Gruppi di genitori e non, comunque e dovunque operanti, possono costituire Associazioni “CGD” locali che hanno ambito di operatività territoriale. Le Associazioni locali associano alla sigla “CGD” la denominazione della propria località. I gruppi che intendono costituirsi autonomamente sul territorio come Associazione “C.G.D” locale, presentano formale domanda al Presidente nazionale, con dichiarazione di accettazione dei principi fondanti contenuti nello Statuto nazionale. Il Presidente nazionale, sentiti gli altri CGD locali territorialmente competenti, laddove già costituiti, acquisisce il parere del Consiglio Direttivo nazionale ed autorizza la costituzione dell’Associazione locale e l’utilizzo della sigla “CGD” nella denominazione, previo accertamento relativo della conformità dello Statuto.  E’ possibile la designazione di “corrispondenti locali” al fine di fornire informazioni e documentazioni e per favorire aggregazioni associative laddove non esistano “CGD” locali. I corrispondenti agiscono in diretta dipendenza degli organismi nazionali, a seguito di formale autorizzazione del Presidente previa acquisizione del parere del Consiglio Direttivo. Essi non hanno autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria e non possono attuare alcuna operazione di tipo organizzativo o finanziario che non abbia l’autorizzazione scritta da parte del Presidente, il quale può ritirare l’autorizzazione in qualunque momento, previa acquisizione del parere del Consiglio Direttivo. Eventuali inadempienze o comportamenti contrari allo Statuto nazionale o lesivo dei principi statutari stessi saranno valutati dal Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Direttivo nazionale. Nel caso in cui l’Associazione “CGD” locale non ottemperi ad eventuali solleciti del Presidente nazionale a rivedere la propria condotta, può essere esclusa con apposito provvedimento. In tal caso l’Associazione “CGD” locale dovrà provvedere a modificare la propria denominazione e non potrà usare né loghi ne segni distintivi appartenenti all’Associazione “CGD” nazionale. E’ altresì possibile individuare , su segnalazione del Presidente e decisione del Consiglio Direttivo, dei coordinatori di area tematica di particolare interesse per l’attività dell’associazione che possono seguire gruppi / sezioni di lavoro ed osservatori; gli stessi possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio Direttivo, in base a loro competenze specifiche. In tale fattispecie i coordinatori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione consultiva.  
 

COORDINAMENTI LOCALI  
 

Art. 6   


Le Associazioni “CGD” locali organizzano momenti di coordinamento, di collegamento e/o consultazione di dimensione regionale/ locale per il raggiungimento di obiettivi di comune interesse, anche ai fini della promozione di ulteriori realtà locali. Laddove debbano essere espressi rappresentanti dell’Associazione “Coordinamento Genitori Democratici” all’interno di organismi pubblici o privati, o si instaurino rapporti con Enti e/o Istituzioni dei diversi livelli territoriali, il coordinamento è obbligatorio fra le Associazioni locali territorialmente interessate, purchè venga rispettato il numero minimo di Associazioni richieste per la costituzione. In assenza del Coordinamento Regionale, il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo dell’Associazione nazionale individua e delega un proprio rappresentante. I Coordinamenti regionali cessano di esistere nel caso in cui vengano sciolte le Associazioni locali in essi rappresentate. Per la creazione di un Coordinamento di livello regionale/locale  occorre la presenza di almeno n. 2 realtà CGD territoriali e  deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.  I Coordinamenti regionali/locali possono adottare uno statuto che si richiami ai valori fondanti e ai principi contenuti nello Statuto Nazionale. I Coordinamenti regionali, che operano come reti delle Associazioni locali, assumono le funzioni previste dal presente Statuto, applicate per il livello regionale/locale.  
 

Art. 7  


L’appartenenza all’Associazione si perde per dimissioni, morosità o cessazione, estinzione o scioglimento dei relativi organismi. La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo e comporta la decadenza dalla qualità di socio. L’appartenenza si perde, altresì, qualora il socio non accetti più lo scopo statutario ovvero non operi in conformità ad esso. In questi casi, il Presidente, venuto a conoscenza dei fatti, li segnala al Consiglio Direttivo che, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se richiesto dallo stesso, decide in merito deliberando il provvedimento di esclusione.  Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’interessato con ogni mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito della comunicazione ed il socio potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. Qualora richiesto dall’interessato, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. I soci che, comunque, cessano dall’appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.  
 

Art. 8  


I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, di partecipare alle assemblee con diritto di voto in proprio o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall’appartenenza all’Associazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.  È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.   I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, nonché le deliberazioni degli Organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare e alle scadenze fissate dal Consiglio Direttivo. Non è consentito al socio utilizzare ai fini privati e/o candidatura politica  la sigla e  l’immagine dell’Associazione CGD.  L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L’Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. Ai soci possono esser rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.  
 

ORGANI  


Art. 9  


Gli Organi dell’Associazione sono: - l’Assemblea dei soci; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente. Tutte le cariche associative sono gratuite e elettive nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini.  
 

ASSEMBLEA  


Art. 10  


Hanno diritto di intervenire in Assemblea Nazionale tutti i soci iscritti nel libro soci e in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Al fine di garantire massima partecipazione e una rappresentatività proporzionale al numero di iscritti, ciascun CGD locale individua, con adeguate forme di consultazione, un delegato ogni dieci iscritti o frazione superiore a cinque, che potrà partecipare all’Assemblea Nazionale con diritto di voto. L’Assemblea deve esser convocata dal Consiglio Direttivo tramite il Presidente almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve tenersi entro 30 giorni dalla convocazione.  Le convocazioni dell’Assemblea devono esser effettuate mediante avviso spedito con lettera postale, email o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare. L’Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, deve esser convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia. Spetta all’Assemblea ordinaria: - deliberare sul bilancio consuntivo; - esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione; - deliberare sulle convenzioni tra l’Associazione ed altri enti e soggetti; - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero; - deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione del socio interessato, ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto. Spetta all’Assemblea straordinaria: - deliberare sulle modifiche allo Statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e su tutto quant’altro ad essa demandato per legge.    

 

Art. 11  


Le riunioni dell’Assemblea sono presiedute dal Presidente dell’Associazione; in caso di assenza o impedimento il Presidente può delegare un sostituto o in carenza di delega l’Assemblea può essere presieduta dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o a mezzo delega. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei voti. Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria riguardanti le modifiche statutarie sono valide se approvate con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto  ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; quelle concernenti lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale trascritto nel libro dei verbali dell’Assemblea, sottoscritto dal presidente dell’Assemblea e dal Segretario.  
 

CONSIGLIO DIRETTIVO  
 

Art. 12  


Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci. Esso è composto da nove a diciannove membri, scelti tra i soci. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più componenti o nel caso in cui si ritenesse opportuno integrare il Consiglio Direttivo con nuovi componenti, comunque nel rispetto del numero massimo previsto per tale organismo dal presente Statuto, si potrà provvedere mediante nuove elezioni in Assemblea.     Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente. La nomina del Presidente ed ogni variazione della composizione del Consiglio Direttivo debbono risultare dal libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Nessun compenso di alcun genere è dovuto ai componenti del Consiglio Direttivo relativamente all’attività svolta per la carica ricoperta, salvo il rimborso delle spese come previsto dal precedente  art. 8.  
 

Art. 13  


Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con lettera postale, email o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine, quando il Presidente lo reputi necessario oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta l’anno per ogni esercizio, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea. L’avviso deve contenere il luogo, il giorno e l’ora della riunione nonché l’elenco delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere all’uopo delegato, ovvero in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. 
Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, trascritto nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per via telematica, mediante audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che rimanga verbalizzato in forma cartacea l'ordine del giorno, i vari interventi e la deliberazione finale, al fine di garantire il regolare e valido svolgimento della riunione e per constatare e proclamare i risultati delle votazioni. Nel caso di riunioni in tele-conferenza o video-conferenza le stesse si intendono svolte nel luogo in cui si trova il Presidente.  

 

Art. 14  


Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre: - eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente; - nominare tra i suoi componenti il Tesoriere; - predisporre, al termine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; - redigere un eventuale regolamento interno per il migliore funzionamento dell’Associazione; - deliberare la convocazione dell’Assemblea dei soci; - attribuire funzioni specifiche a membri del Consiglio, per l’assolvimento di specifici compiti operativi; - decidere in merito ad ogni atto relativo all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione; - deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe; - decidere sull’ammissione e l’esclusione o la decadenza dei soci; - in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci; - verificare l’attuazione del programma progettuale e organizzativo realizzato a livello locale, sulla base di quanto deciso dall’Assemblea dei soci; - elaborare proposte utili per la programmazione annuale dell’attività; - designare i rappresentanti del “CGD” in enti e istituzioni nazionali o internazionali su proposta del Presidente; - stabilire la quota associativa annuale che ogni CGD locale deve riconoscere al Nazionale nonché il termine del relativo pagamento; - proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione o che abbiano particolari competenze - istituire gruppi/sezioni di lavoro ed osservatori su particolare tematiche di particolare interesse per l’associazione individuando, su segnalazione del Presidente,  i relativi coordinatori ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto.  
 

PRESIDENTE  
 

Art.15  


Il Presidente,che è anche presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell’Associazione, anche in sede giudiziaria, e provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; cura i rapporti con l’esterno; presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione; in particolare può aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di compensi a dipendenti e collaboratori. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere la firma abbinata di altro consigliere. In caso di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.   Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.  

 

TESORIERE  
 

Art. 16  


Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, provvede alla tenuta della contabilità e, laddove lo richieda il Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali e degli altri incassi e può provvedere all’esecuzione di pagamenti.  
 

RISORSE ECONOMICHE  
 

Art. 17  


L’Associazione trae le proprie risorse economiche da: - quote e contributi dei soci; - eredità, donazioni e legati; - contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; - contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; - erogazioni liberali degli associati e dei terzi; - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; - altre entrate compatibili con le finalità sociali.  
 

ESERCIZIO FINANZIARIO  
 

Art. 18  


L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige, con l’ausilio del Tesoriere,  il bilancio consuntivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, unitamente alla relazione sulla gestione a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data dell’Assemblea ordinaria annuale convocata per l’approvazione. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione così come i proventi delle attività non potranno essere distribuiti in nessun caso fra i soci, neppure in modo indiretto, ma dovranno essere investiti in favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.                                        

SCIOGLIMENTO  


Art. 19  


Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, in conformità a quanto stabilito dall’art. 11. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci. In caso di scioglimento tutte le risorse economiche che residuano dopo esaurite le operazioni di liquidazione, non potranno esser divise tra i soci ma saranno devolute a fini di utilità sociale.  
 

DISPOSIZIONI GENERALI  
 

Art. 20  


La quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo non è trasmissibile, né frazionabile né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prender parte alle attività dell’Associazione; non sono elettori e non possono esser eletti alle cariche sociali.  
 

Art. 21  


Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, di quelle  in materia di associazioni senza fine di lucro ed in particolare della legge n. 383/2000 recante la disciplina delle associazioni di promozione sociale e delle corrispondenti leggi regionali.

Statuto del CGD Napoli

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE Dl PROMOZIONE SOCIALE 

"COORDINAMENTO GENITORI DEMOCRATICI NAPOLI (C.G.D. NAPOLI)" 

 

TITOLO 1 

DISPOSIZIONI GENERALI 

​

Art. 1 

(Denominazione, sede e durata) 

​

E' costituita l'associazione di Promozione Sociale denoh*inata "COORDINAMENTO GENITORI DEMOCRATICI NAPOLI (CG D. NAPOLI)" , di seguito detta associazione. 

1 La sede dell'associazione è in Napoli, alla Via Nuova Toscanella, 235. C.A.P 80145 

——L'eventuale cambio della sede sociale potrà essere deliberata dal Direttivo, senza formale variazione del presente Statuto. 

Vassociazione ha durata illimitata 

 

Art. 2 

(Statuto e Regolamento) 

​

—L'associazione è disciplinata-dal presente statuto e agisce nei limiti della legge n. 383 del dicembre 2000, delle leggi regionali, statali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico nonché delle disposizioni in materia di ONLUS 

 

Art. 3 

(Efficacia dello Statuto) 

​

1. Lo statuto vincola i soci dell'associazione alla sua osservanza. 

Esso costituisce la regola fondamentale di condotta dell'attività dell'associazione stessa 

 

Art. 4 

(Modifica dello Statuto) 

​

1 . Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi a da almeno cinque soci. 

2. Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea , alla quale partecipano almeno i % degli associati e con la maggioranza assoluta dei soci presenti all'Assemblea 

 

Art. 5

(Rinvio ad altre norme) 

​

1 . per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia 

 

TITOLO Il 

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE 

 

Art. 6  

(Finalità generali) 

​

1 . L'Associazione intende operare nel settore educativo, formativo, culturale e di solidarietà sociale svolgendo attività di utilità sociale. 

  1. Il C.G.D.Napoli, ispirandosi ai valori di laicità, democrazia, libertà e uguaglianza della Costituzione Repubblicana, promuove nella famiglia, nella scuola e nella società il pieno diritto delle bambine e dei bambini, delle adolescenti e degli adolescenti ad essere considerati persona, a crescere in piena autonomia, salute e dignità. Il C.G.D.Napoli, si impegna, inoltre, a favorire l'affermazione di una nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, ed individua nella Scuola, nella quale opera come associazione di genitori di allievi, l'ambito prioritario della sua attività. 

  1. Il C.G.D.Napoli si impegna a valorizzare e promuovere il ruolo educativo dei genitori, attraverso una cultura della genitorialità sociale. A tal fine, promuove la cultura della pace e della non violenza ed opera per fini di solidarietà e di promozione culturale, sociale ed umana, nella consapevolezza che i problemi dell'infanzia e dell'adolescenza possono essere risolti solo nella prospettiva di un diverso rapporto tra il nord e il sud del mondo, di un comune impegno per la difesa della natura e dell'ambiente, del rispetto e della valorizzazione delle diversità di genere, etniche, culturali e religiose, del pieno riconoscimento dei diritti dei deboli e degli svantaggiati. 

4 Il C G.D.Napoli si impegna a promuove opportunità di integrazione a favore di stranieri immigrati ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998, n.286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e dell'art.52 del DPR 31 agosto 1999, n.394, Regolamento di attuazione del suddetto Testo unico, così come modificato dal DPR 18 ottobre 2004, n 34. 

  1. Il C.G.D.Napoli, che è un'associazione senza scopo di lu?ro e non fa parte di strutture partitiche né religiose, si propone di contribuire alla piena realizzazione di una Scuola Pubblica, democratica, laica, moderna e qualificata, intesa come luogo privilegiato di crescita umana e di formazione civile e culturale, in rapporto dinamico con il territorio e con le sue Istituzioni. A tale scopo sollecita l'impegno dei genitori e la collaborazione tra tutte le componenti scolastiche . Genitori, Studenti, Non Docenti, Insegnanti e Dirigenti Scolastici. 

  1. Il C G.D.Napoli, in osservanza alla finalità educativa,culturale,ricreativa e formativa che ne ispira l'azione, si propone particolarmente di: 

realizzare attività e iniziative per approfondire e allargare la conoscenza del fenomeno della violenza all'infanzia e all'adolescenza in tutti i suoi aspetti, e su esso intervenire, ricercando la collaborazione di altri enti, associazioni, istituzioni, esperti; 

promuovere e valorizzare il diritto alla salute delle bambine e dei bambini, delle adolescenti e degli adolescenti, intesa come stato di benessere psicofisico e sociale, realizzando iniziative di ricerca e di studio e attività di educazione alla salute. A tal fine, il C.G.D. Napoli si impegna a favorire la sensibilizzazione e l'informazione nella famiglia, nella scuola, nelle strutture sociosanitarie, tra gli operatori e le associazioni, rivolgendo particolare attenzione alla dimensione della sessualità, intesa come conoscenza di sé e del proprio corpo, rispetto della differenza e accettazione dell'altro; 

rivolgere particolare attenzione alla condizione psicologica, educativa, sanitaria e scolastica dei bambini immigrati o appartenenti ad altre minoranze, promuovendo iniziative che favoriscano la nascita di una società multiculturale che integri senza omologare o assimilare; 

prendere iniziative nel campo dell'educazione allo sviluppo, nonché nel campo della cooperazione internazionale, con particolare attenzione ai problemi dell'infanzia, della famiglia e della scuola nei Paesi in via di sviluppo; 

  • promuovere ricerche, studi, iniziative, attività scientifiche e culturali, sul piano nazionale e internazionale, anche attraverso le forme più appropriate di collaborazione e mutuo scambio di esperienze con istituzioni pubbliche e private; 

  • realizzare iniziative e attività di documentazione, curando la dotazione di attrezzature idonee (archivi, biblioteche, materiali audiovisivi ed informatici, ecc.); promuovere la pubblicazione di materiali di ricerca, documentazione e informazione; organizzare iniziative di formazione e aggiornamento per genitori, insegnanti, operatori sociosanitari, ecc., 

favorire momenti di incontro tra i giovani, tra giovani e adulti, tra genitori, insegnanti, studenti ed esperti, per approfondire i problemi, elaborare soluzioni, sollecitare l'impegno e gli interventi della società in tutte le sue istanze (di studio,di informazione e di ricerca, di azione politica, sociale e amministrativa): 

operare per sempre più efficaci e generalizzanti interventi di prevenzione dell'handicap da parte delle strutture pubbliche, anche attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione dei genitori e degli operatori scolastici, per affermare il riconoscimento del diritto alle pari opportunità per i diversamente abili e del diritto al sostegno per le loro famiglie; 

  • Favorire opportunità di integrazione e crescita personale, anche attraverso la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana; 

  • Promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia 

svolgere azione di sensibilizzazione nei confronti delle famiglie, delle scuole e delle istituzioni per iniziative di prevenzione del disagio giovanile, dell'emarginazione e delle tossicodipendenze, iniziative coerentemente inserite nel complessivo processo formativo e rafforzate da efficaci interventi di prevenzione, di recupero e di cura da parte delle competenti strutture pubbliche e private; favorire la più alta sensibilizzazione verso tutti gli aspetti connessi alla difesa dell'ecosistema del pianeta, 

impegnarsi in attività di ricerca e di elaborazione, relative ai problemi della comunicazione e dell'informazione (mass-media, internet, pubblicità, ecc.), delle nuove tecnologie e, in particolare, dei loro rapporti con l'educazione e con la scuola; realizzare attività di servizio e di supporto nei settori dell'educazione, della prevenzione e del tempo libero; promuovere incontri annuali degli associati e delle loro famiglie; istituire specifici organismi tecnico-scientifici al fine di conseguire i suddetti obbiettivi. 

 L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali salvo quelle ad esse connesse posi come individuate dal D.Lgs, 460/97. 

 

Art. 7 

(Forme associative) 

​

I . II C.G.D.Napoli aderisce al C.G.D. Nazionale ( ONLUS) e ne riconosce il suo Statuto. E' autorizzata dal C.G D. Nazionale all'utilizzo della sigla "C.G.D.", a seguito dell'accertamento relativo alla conformità delle finalità espresse nel contratto associativo delle associazioni con quelle previste nello Statuto Nazionale. 

2. Singole persone, a prescindere dalla loro nazionalità, genitori e non, possono aderire al C G.D Napoli. 

3 Gli associati al C.G.D. Napoli danno la loro attività ed effettuano le loro prestazioni in modo volontario e possono ricevere anche emolumenti. Gli organismi aderenti al C.G.D. Napoli conservano la propria completa autonomia giuridica, finanziaria, amministrativa e contabile, con il C.G.D. Nazionale ed anche nei rapporti con terzi. 

4. E' tassativamente esclusa, al di fuori dei casi di perdita dello status di associato previsti dallo statuto, la partecipazione temporanea alla vita associativa: ciascun associato ha diritto di voto, in assemblea e negli organismi in cui è eletto o delegato, per l'approvazione del bilancio e per le competenze attribuite ai singoli organi come previsto dai successivi articoli. 

5. La partecipazione a organismi di carattere Regionale, Provinciale, Comunale e Municipali è riservata al C.G.D. Napoli. L'adesione dei C.G.D. Napoli a organismi di carattere locale e la partecipazione a iniziative, manifestazioni, ecc. di qualsiasi livello non possono essere in contrasto con posizioni e orientamenti espressi dal Direttivo e dal presente Statuto e quello Nazionale. 

6. L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale 

 

TITOLO III I SOCI 

​

Art. 8 

(Ammissione) 

​

1. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. 

2 Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. 

  1. L'ammissione delle realtà associative esterne è regolata dalle seguenti modalità 

domanda di ammissione al Presidente del C.G.D. Napoli, con dichiarazione di accettazione dello 

Statuto , parere del Comitato dei Garanti, non obbligatorio; 

  1. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante 

 

Art. 9 

​

Il Consiglio Direttivo è l'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione,che vengono presentate nelle forme e nelle modalità stabilite nell'eventuale regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo. L'eventuale respingimento della domanda di ammissione deve essere verbalizzato e comunicato al richiedente in forma scritta, per posta, via e-mail o fax consentendo all'interessato di presentare ricorso entro trenta giorni dall'avvenuta decisione sulla quale si pronuncerà il Direttivo e, se necessario,anche 

 

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. 

 

Art. 10 

​

Tutti i soci hanno diritto di: 

k partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; 

partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti; godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione 

soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 18 del presente Statuto. 

 

Art. 11 

​

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

 

Art. 12 

​

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso, se la quota associativa non viene versata entro l'anno. 

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. 

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

 

Art. 13 

​

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. 

 

Art. 14 

​

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo. 

Assemblea dei Soci 

 

Art. 15 

​

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Art. 16 

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria. 

 

Art. 17 

​

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un quinto dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. 

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno sette giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. 

 

Art. 18 

​

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo. 

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega 

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. 

 

Art. 19 

​

'All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti: 

 

IN SEDE ORDINARIA

​

approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti; eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari; 

  • deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno. 

 

IN SEDE STRAORDINARIA. 

​

  • deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione; k deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; 

k deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno. 

 

Art. 21 

​

L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. 

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. 

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora. 

 

Art. 22 

​

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. 

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. 

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 

 

Art. 23 

​

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per cinque giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione. 

 

Consiglio Direttivo e Presidente

 

Art. 24 

​

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni cinque anni. Esso è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. ln caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. 

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vic*residenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. 

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura. 

 

Art. 25 

​

Il censiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al C nsiglio Direttivo competono in particolare 

le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione, 

le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione; 

le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione; 

  • la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; 

  • la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea, la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; la fissazione delle quote sociali; 

  • la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; 

  • la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea; la delibera sull'ammissione di nuovi soci; ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi. 

 

Art. 26 

​

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione; tale avviso deve 'contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. 

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. ln caso di parità di voti prevale il voto del Presidente 

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

 

Art.27 

​

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni cinque anni. 

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. 

 

Art. 28 

​

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

 

Art. 29 

​

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. ln questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione. Segretario e Tesoriere 

 

Art. 30 

​

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento. 

 

Art. 31 

​

I Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le sbritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. 

 

Art. 32 

​

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente. 

Patrimonio ed esercizio finanziario Art. 33 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da. 

  • beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; 

  • quote associative versate da singoli associati, e da altre realtà associative, nella misura stabilita dalla Segreteria Nazionale; k quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati; contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche; 

  • proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale 

 

Art. 34 

​

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. 

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. 

 

Art. 35 

​

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. 

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione. 

 

Scioglimento 

 

Art. 36 

​

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. 

 

Norme finali 

​

Art. 37 

​

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli' organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. ln caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro. 

 

Art. 38 

​

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili. 

​

Il presente Statuto sostituisce lo Statuto già approvato in data 13/09/2006 e regolarmente registrato presso l'agenzia dell'entrate di Napoli il 13/10/2006 con C.F.95079150637, le cui modifiche sono state approvate nella seduta dell' Assemblea straordinaria dei Soci in data 09/10/2014 di cui si allega verbale. 

protocollo d'intesa miur

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